Art. 21.
(Limiti di età per il collocamento
a riposo d'ufficio).

      1. Il personale appartenente al ruolo direttivo e al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei limiti di età al medesimo fine previsti per la Polizia di Stato.

      2. Gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di vice questore penitenziario conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente il giorno successivo alla

 

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cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.